VISTA la  legge 24 giugno 1997 n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;             VISTO il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 142 comma 1, lettera d) che individua  tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale  la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che  gestiscono la formazione professionale;             VISTO l'Allegato  A dell'Accordo Stato – Regioni del 18 febbraio 2000 relativo all'accreditamento  delle strutture formative;             SENTITO il  parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente  rappresentative sul piano nazionale;             ACQUISITO il parere della  Conferenza Stato Regioni. 
             
DECRETA
                          Art.  1  
            Definizione  dell'Accreditamento
            1.  L'accreditamento è un atto con cui l'amministrazione pubblica competente  riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di  formazione - orientamento finanziati con risorse pubbliche. Il presente  Regolamento, con i relativi allegati nn. 1, 2 e 3 che ne fanno parte  integrante, è attuativo dell'Allegato A dell'Accordo Stato - Regioni del  18.2.2000.
              2.  L'accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti  attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi,  per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei  territori di riferimento. 
            3. I  requisiti minimi di cui all'art.6, commi 1) e 2) e Allegato 2 costituiscono la  base comune dei sistemi regionali di accreditamento. 
            4.  L'accreditamento viene concesso ai soggetti, di cui all'art.3, a prescindere  dalle scelte organizzative e a condizione che i soggetti da accreditare  rispettino il contratto collettivo di lavoro di riferimento, per il personale  dipendente, o le normative e gli accordi relativi a forme flessibili di impiego  ed accettino il sistema di controlli pubblici.
             
              Art.  2  
            Ambito  dell'accreditamento
            1. Per  attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo,  formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a  supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il  sostegno all'inserimento occupazionale. 
            2. Per  attività di formazione si intendono gli interventi di prequalificazione,  qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati  con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.
             
              Art.  3  
            I  destinatari dell'accreditamento
            1. Sono  tenute all'accreditamento le sedi operative di organismi, pubblici e privati,  che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale,  finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della  programmazione regionale. 
            2. Le  sedi operative devono disporre di risorse gestionali, logistiche ed umane, aver  maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere  interazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo predefiniti  standard. 
            3. Non sono  soggetti all'accreditamento: 
            a) i  datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il  proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le  specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle Amministrazioni  titolari delle forme di intervento o dell'Amministrazione alla quale ne è  affidata la gestione; 
            b) le aziende dove  si realizzano attività di stage e tirocinio; 
            c) le  strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di  assistenza tecnica. 
            4. Nel  caso di iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono  risultare accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative.
             
              Art.  4  
            I  soggetti responsabili dell'accreditamento
            1. Responsabili delle  procedure di accreditamento sono le Regioni relativamente all'offerta formativa  programmata sul proprio territorio. 
            2. Tali  Amministrazioni, per realizzare l'istruttoria, l'auditing in loco e i relativi  controlli, possono ricorrere anche a risorse esterne, purché siano garantite  l'indipendenza o "terzietà" rispetto agli organismi da accreditare e  le procedure di trasparenza e di libera concorrenza.
             
              Art.  5  
            Tipologie  di accreditamento
            1.  L'accreditamento viene rilasciato alle sedi operative in relazione agli ambiti  dell'orientamento e/o della formazione professionale. 
            2.  L'accreditamento per l'orientamento viene rilasciato per le attività di cui  all'art. 2, comma 1 e per tutte le tipologie di destinatari. 
            3.  L'accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato  in relazione a tre macrotipologie formative: 
            a) obbligo  formativo: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art.68 comma 1  lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e  nell'esercizio dell'apprendistato; 
            b) formazione  superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione  Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta  formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli  universitari; 
            c) formazione  continua, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati  per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti  che abbiano assolto l'obbligo formativo. 
            4.  L'accreditamento per la formazione nell'area dello svantaggio e per adulti  disoccupati viene rilasciato all'interno di ciascuna macrotipologia, a  condizione che vengano rispettati gli ulteriori specifici requisiti. 
            5.  All'interno di ogni macrotipologia sono individuati anche requisiti necessari  esclusivamente per l'adozione di alcune metodologie specifiche e per alcune  tipologie specifiche d'utenza, fatti salvi gli altri requisiti. 
            6. Le  sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie. 
            7. La sede operativa accreditata per la formazione assicura le attività  orientative direttamente o avvalendosi di sedi operative accreditate per  l'orientamento.
             
              Art.6  
            Struttura  dell'Accreditamento
            1. Per  poter essere accreditate le sedi operative devono garantire i requisiti di cui  al modello operativo dell' Allegato 2 relativi ai seguenti criteri: 
            a) capacità  gestionali (a1) e logistiche (a2) 
            b) situazione  economica 
            c) competenze  professionali 
            d) livelli di  efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate 
            e) interrelazioni  maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio 
            2. Le  Regioni possono individuare ulteriori criteri e procedure aggiuntive a quelle  previste nel successivo art.8.
             
              Art. 7 
            Rapporto tra  accreditamento e certificazione del sistema qualità
            1. Le  sedi operative già in possesso del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO  9001 e successive versioni o sistemi equipollenti riconosciuti a livello  europeo potranno essere accreditate con una procedura che preveda solo la  verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del precedente  articolo 6) comma 1, e il controllo del possesso degli indicatori relativi ai  criteri a) b) e c) non compresi compiutamente nel sistema di qualità e  specificati nell'Allegato 3. 
            Le  Regioni individueranno le modalità di tale controllo. 
            2. La  certificazione, per consentire l'iter previsto nel comma precedente, deve  essere rilasciata, per ISO 9001, da organismi di certificazione dei Sistemi  Qualità nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA)  accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA  (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation) e, per sistemi  equipollenti, da analoghe strutture.
             
              Art.  8  
            Procedure  per l'accreditamento
            1.  L'organismo di formazione che intende accreditare una propria sede operativa  presenta domanda direttamente alla Regione, specificando se è in possesso della  certificazione del sistema di qualità rilasciato da un organismo accreditato da  SINCERT o da altri organismi equivalenti. 
            2.  Dalla data della richiesta dell'accreditamento, le sedi operative potranno  usufruire di azioni di sostegno previste dalle Regioni, con particolare  riferimento alla formazione degli operatori. 
            3. Il procedimento  che porta al rilascio dell'accreditamento si avvale: 
            a) di una verifica  istruttoria, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta; 
            b) di  una verifica in loco, nella quale si accerta la conformità e l'operatività  rispetto ai requisiti prescritti. Le modalità e l'organizzazione di tali controlli  sono specificati dalle Regioni. 
            4. Le  Regioni segnalano al Ministero gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti ai  sensi dell'art. 6, comma 2. 
            5. Le  sedi operative accreditate, con la specificazione della tipologia di  accreditamento, verranno inserite in un apposito elenco regionale, che verrà  aggiornato in modo ricorrente. 
            6. Alle  strutture cui appartengono le sedi che non ottengono il rilascio  dell'accreditamento devono essere comunicate le situazioni di non conformità ai  requisiti previsti. 
            7.  Dell'avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data  contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai  fini dell'inserimento delle sedi operative in un elenco nazionale.
             
              Art.  9  
            Durata  e validità dell'accreditamento
            1. Le Regioni  provvederanno a verificare annualmente, secondo modalità stabilite dalle  stesse, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento. 
            2.  L'accreditamento può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità  o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la  concessione. 
            3. Le  Regioni, qualora riscontrino l'esistenza di rilevanti non conformità in sedi  operative con certificazione del sistema qualità, oltre ad applicare le  sanzioni di cui al comma precedente, procederanno alla segnalazione delle  difformità riscontrate all'organismo che ha riconosciuto i soggetti  certificatori in questione.
             
              Art.  10  
            Definizione  di standard di competenze professionali dei formatori
            1.  Entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale,  previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, definisce gli standard  minimi di competenze professionali relative alle funzioni di direzione,  amministrazione, docenza, coordinamento, analisi, progettazione, valutazione,  orientamento, di cui al punto 3 lett. c) dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni. 
            2. Gli  standard minimi sono definiti a partire dal "Quadro delle competenze  necessarie per la realizzazione delle funzioni professionali", di cui al  punto 3 dell'Allegato 2. 
            3. A seguito della fase di sperimentazione di cui all'art. 12 e successivamente  ogni tre anni dall'emanazione del presente decreto si provvede ad un eventuale  aggiornamento degli standard minimi.
             
              Art.  11  
            Periodo  transitorio e accreditamento provvisorio per sedi di recente costituzione
            1.  L'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la  realizzazione di interventi d'orientamento e di formazione a far data dal 1  luglio 2003. Da tale data l'accreditamento viene concesso, per l'obbligo  formativo, alle sedi operative in cui si applica il Contratto collettivo  nazionale di lavoro della formazione professionale. 
            2.  Entro il 30 giugno 2002 le sedi formative che hanno già operato dovranno essere  accreditate relativamente ai criteri a2) b) d) ed e) di cui al comma 1  dell'art. 6; le sedi di nuova costituzione relativamente ai criteri a) e b) .  Entro il 30 giugno 2003 le sedi dovranno essere accreditate relativamente ai  criteri c) e a1). 
            3. A  regime, per le sedi operative di recente costituzione che non possono disporre  dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del comma 1) dell'art. 6, le  Regioni, verificata la sussistenza dei requisiti relativi ai criteri a), b) e  c) del medesimo comma, rilasciano un accreditamento provvisorio per la durata  di due anni, durante il quale attiveranno una verifica dei livelli di efficacia  ed efficienza e del sistema di relazioni.
             
              Art  12  
            Sperimentazione  del modello operativo
            1. Per  verificare l'adeguatezza del modello operativo di cui all'Allegato 2 e per  procedere ad eventuali aggiustamenti, entro il 1 marzo 2003, verranno  sottoposte a monitoraggio e a valutazioni le modalità di applicazione e i  risultati ottenuti, tenendo conto della praticabilità di esperienze regionali. 
            2.  Durante il periodo della sperimentazione le Regioni possono apportare,  comunicandole al Ministero, motivate deroghe limitatamente all'area dello  svantaggio.
            
              
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                Roma, lì 25 maggio 2001 | 
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                IL MINISTRO 
                F.to  Raffaele Morese | 
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Registrato alla  Corte dei Conti con i seguenti estremi: Ufficio di controllo preventivo sui  ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, addì 23.11.2001,  Reg.6, foglio n°374  |