| L'accreditamento della strutture formative e orientative è  un atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo  la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento  finanziati con risorse pubbliche. L'accreditamento è rivolto ad introdurre  standard di qualità dei soggetti attuatori del sistema di formazione  professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche  di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.  1997 Attraverso l'accreditamento, le Regioni valutano il possesso  di requisiti minimi da parte degli organismi candidati, a garanzia della  qualità degli interventi formativi. La valutazione è compiuta in base a  capacità gestionali e logistiche, situazione economica e finanziaria,  disponibilità di competenze professionali (in attività di direzione,  amministrazione, docenza, coordinamento, analisi e progettazione, valutazione  dei fabbisogni, orientamento), livelli di efficacia ed efficienza in attività  precedenti, relazioni con il sistema sociale e produttivo locale. 
 
 1998 Il tema dell'accreditamento delle strutture che intendono  ottenere finanziamenti con risorse pubbliche, si è posto in Italia con la legge  24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” (più  comunemente nota come “Pacchetto Treu”). L'articolo 17 di tale legge disegnava  il riordino del sistema della formazione professionale definendo una serie di  criteri generali nel rispetto dei quali dovevano essere emanati strumenti di  natura regolamentare costituenti un generale ed ampio processo di riforma della  disciplina in materia di formazione professionale. Il principio secondo cui gli  enti che operano nella formazione professionale in convenzione con Regioni e  Province devono possedere requisiti predeterminati , determina l'adozione di sistemi  di accreditamento nel nostro Paese. Sempre nell'articolo 17 venivano poi  esplicitate le finalità che sottostavano all'esigenza di sancire tale  principio: garantire ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed  elevazione professionale (attraverso l'integrazione del sistema di formazione  professionale con quello scolastico e con il mondo del lavoro), e assicurare un  più razionale utilizzo delle risorse destinate alla formazione professionale e  alla semplificazione normativa.  L'altro riferimento centrale per l'introduzione di sistemi  di accreditamento è costituito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge  Bassanini), che ha dato il via in Italia al processo di decentramento  funzionale e di semplificazione amministrativa. Le nuove funzioni e i compiti  amministrativi conferiti alle Regioni e agli enti locali hanno fornito  l'opportunità di adottare sistemi di accreditamento, i quali devono essere  comunque conformi alle disposizioni nazionali, così come previsto dall'art. 142  del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, applicativo della l. 59/97. Il processo regolamentare è ripreso sulla base all'art. 142  del d.lgs. 112/98, che affidava alla concertazione svolta dalla Conferenza  Stato-Regioni l'armonizzazione tra le competenze mantenute dallo Stato e il  ruolo costituzionalmente affidato alle Regioni in materia di formazione  professionale. Così la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 18 febbraio  2000, ha approvato la proposta di accordo avanzata dal Ministero del lavoro per  l'individuazione degli standard minimi per l'accreditamento delle strutture  della formazione professionale. Nel testo dell'accordo, l'allegato A è  specificamente dedicato all'accreditamento delle strutture formative; vi  vengono tradotte in termini pratico-operativi tutte le istanze fino a poco  tempo prima di mero carattere metodologico, e sono definite le scelte tecniche  e procedurali costitutive del DM n. 166/2001:
 • l'area di applicazione dell'accreditamento è  l'attività di formazione ed orientamento professionale;  • il soggetto da accreditare è la sede operativa delle  strutture formative;  • il soggetto responsabile dell'accreditamento è la  Regione;  • i criteri per la costruzione degli standard sono  capacità gestionali e logistiche, situazione economica, disponibilità di  competenze professionali, livelli di efficacia ed efficienza, interrelazioni  maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;  • lo standard a livello nazionale è basato sui  requisiti minimi;  • il Ministero del lavoro è il soggetto competente per  la definizione degli standard.  A proposito di quest'ultimo punto, il Ministero del lavoro  ha costituito una Commissione tecnica che si è avvalsa del contributo  dell'ISFOL e alla quale hanno partecipato, oltre a rappresentanti dal Ministero  stesso, anche funzionari del Piemonte, della Lombardia, del Veneto,  dell'Emilia-Romagna, della Toscana, del Lazio, del Molise, della Puglia, della  Calabria, designati dal Coordinamento delle Regioni e dai rappresentanti di  Tecnostruttura delle Regioni. La Commissione ha prodotto un modello operativo  che prevede requisiti e parametri di natura quantitativa e qualitativa  relativamente alle risorse gestionali, strutturali ed umane, ai livelli di  efficacia ed efficienza in attività pregresse e alle interazioni con il sistema  sociale e produttivo locale. Tale modello, oggetto del Decreto Ministeriale n. 166 del 25  maggio 2001, ha rappresentato, per la organicità dell'impianto e per il forte  coinvolgimento regionale nella sua elaborazione, un riferimento necessario per  tutte le Regioni impegnate nella definizione di propri sistemi di  accreditamento.
 
 
 2001 Il testo del Regolamento, approvato con decreto ministeriale  n. 166 del 25 maggio 2001, è strutturato su 12 articoli e corredato da un ampio  apparato di allegati tecnici, relativi  alla connotazione del modello proposto  alla struttura del modello operativo da sperimentare  al quadro delle competenze necessarie per la realizzazione  delle funzioni professionali richieste  al rapporto tra accreditamento e certificazione in base alla  norma Uni EN ISO 9001.    Per quanto concerne il Regolamento, il testo fornisce la  definizione di accreditamento (art. 1) come “atto con cui una amministrazione  pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e  realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse  pubbliche... . L'accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei  soggetti attuatori nel sistema di formazione professionali, secondo parametri  oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane  nei territori di riferimento...”.  Il Regolamento introduce quindi le specificazioni relative  agli elementi costitutivi dell'assetto proposto, che sono così individuati:  • ambiti di accreditamento (art. 2)  • destinatari dell'accreditamento (art. 3)  • soggetti responsabili dell'accreditamento (art. 4)  • tipologie di accreditamento (art. 5)  • struttura dell'accreditamento (art. 6), con  riferimento ai criteri considerati  • rapporto tra accreditamento e certificazione del  sistema qualità (art. 7)  • procedure per l'accreditamento (art. 8)  • durata e validità dell'accreditamento (art. 9).    Sono infine individuate modalità di progressiva attuazione  del Regolamento:  • la definizione da parte del Ministero del lavoro, previa  intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, degli standard minimi di competenze  professionali dei formatori (art. 10);  • un periodo transitorio di progressiva adozione dei criteri  di accreditamento entro il 30 giugno 2003 (art. 11).    Il periodo sino al 1 marzo 2003 è stato individuato come  fase di sperimentazione del modello, sottoponendo a monitoraggio e valutazione  modalità di applicazione e risultati ottenuti dalle singole esperienze  regionali (art. 12).  In ultimo, viene sancita la possibilità, a regime, di  accesso al sistema tramite accreditamento provvisorio della durata di due anni,  per le sedi di recente costituzione (art. 11, comma 3).    Ambiti di accreditamento 
 (art. 2) L'accreditamento è richiesto per gli organismi che intendono  proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con  risorse pubbliche. Gli ambiti di azione sono rispettivamente:  l' orientamento , definito come "interventi di carattere  informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere  l'autorientamento e a supportare la definizione di percorsi professionali di  formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale"    la formazione , definita come "interventi di  prequalificazione, qualificazione. riqualificazione, specializzazione,  aggiornamento, realizzati con sistemi che usano metodologie in presenza e/o a  distanza".  Destinatari dell'accreditamento 
 (art. 3)  È tenuta ad accreditarsi ogni sede operativa di organismi,  pubblici o privati, che erogano attività di orientamento e formazione  professionale finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi  della programmazione regionale. Non sono soggetti all'accreditamento:
 i soggetti che erogano formazione non finanziata dal  pubblico  i datori di lavoro, pubblici o privati, che svolgono  attività formative per il proprio personale    le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio  le strutture che prestano servizi configurabili  prevalentemente come azioni di assistenza tecnica. 
 
 Soggetti responsabili dell'accreditamento 
 (art. 4) Sono responsabili dell'accreditamento le Regioni, ciascuna  con riferimento all'offerta formativa programmata sul proprio territorio.  Le Regioni possono comunque ricorrere a risorse esterne,  purché terze e indipendenti rispetto agli organismi accreditandi, scelte con  procedure trasparenti improntate ai principi di libera concorrenza.  Tipologie di accreditamento 
 (art. 5) L'accreditamento si distingue tra accreditamento per  l'orientamento e accreditamento per le attività di formazione professionale.  Quest'ultimo si articola al suo interno in riferimento a tre macrotipologie  formative:  a) obbligo formativo  b) formazione superiore  c) formazione continua.  A fianco delle macrotipologie si dà luogo anche ad  accreditamento per aree: il Regolamento menziona la formazione per l'area dello  svantaggio e per gli adulti disoccupati; l'accreditamento in riferimento a tali  aree deve avvenire a fronte dell'assolvimento di ulteriori specifici requisiti,  che devono essere elaborati all'interno dei sistemi di accreditamento  regionali.  All'interno di ciascuna macrotipologia sono individuati  anche i requisiti necessari esclusivamente per l'adozione di alcune metodologie  specifiche, e per alcune tipologie di utenza, fatti salvi gli altri requisiti.  Ciascuna sede operativa può essere accreditata per una o più  macrotipologie. La sede operativa accreditata per la formazione deve sempre  essere in grado di assicurare attività orientativa e servizi per l'inserimento  lavorativo, e quindi essere essa stessa accreditata per l'orientamento oppure  avvalersi di sedi operative esterne accreditate per la tipologia orientativa.  Analogamente, i servizi per l'inserimento lavorativo possono  essere forniti dalla sede accreditata per la formazione direttamente o tramite  il ricorso a sedi operative accreditate per l'orientamento.  Struttura dell'accreditamento 
 (art. 6) I requisiti dell'accreditamento sono definiti sulla base di  cinque criteri fondamentali, ossia le proprietà su cui attivare la valutazione:  • capacità gestionali e logistiche;  • situazione economica;  • competenze professionali;  • livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nelle  attività precedentemente realizzate;  • interrelazioni maturate con il sistema sociale e  produttivo presente sul territorio.  Le Regioni possono inoltre identificare ulteriori criteri e  procedure aggiuntive a quelle previste nell'art. 8.    Rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema  qualità 
 (art. 7) Il rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema  qualità si presenta particolarmente complesso. Il Regolamento ha proposto in  questo campo una puntualizzazione, sancendo che i soggetti certificati a norma  Iso 9001 e successive versioni o sistemi equipollenti riconosciuti a livello  europeo, potranno essere accreditati previa verifica dei soli requisiti 4  (efficacia e efficienza) e 5 (rete di relazioni), e comunque non senza una  procedura che verifichi gli eventuali indicatori relativi ai criteri 1-2-3 non  compiutamente ricompresi nel sistema qualità del soggetto certificato.    Procedure per l'accreditamento 
 (art. 8) Lo schema procedurale di accreditamento proposto dal  Regolamento è sintetico e lascia ampi margini di discrezionalità ai livelli  regionali e delle Province autonome: se è fondamentale definire chi e che cosa  controllo, non è meno rilevante ai fini ultimi stabilire il come controllo.  L'organismo di formazione che intende accreditare una  propria sede operativa deve presentare domanda alla Regione competente: tale  passaggio è espressione della natura volontaria dell'accreditamento.  Il procedimento che porta all'accreditamento non è limitato  rispetto alla discrezionalità delle Regioni: vi è solo l'indicazione che esso  si avvale di un esame istruttorio di carattere documentale e di una verifica in  loco ( audit ).  Le Regioni che introducono requisiti ulteriori rispetto ai  cinque previsti dall'art. 6 del Regolamento sono tenute a segnalarlo al  Ministero del lavoro.  Delle sedi operative accreditate deve essere tenuto un  elenco regionale, per tipologie, periodicamente aggiornato e comunicato al  Ministero ai fini della costituzione di un elenco nazionale delle sedi  operative accreditate.  Alle strutture le cui sedi non ottengono il rilascio  dell'accreditamento devono essere comunicate le situazioni di difformità ai  requisiti previsti, sia per la trasparenza e leggibilità dei processi  amministrativi, sia per stimolo al miglioramento che il sistema di  accreditamento può operare nei confronti dei sistemi formativi regionali.    Durata e validità dell'accreditamento 
 (art. 9) La periodicità del controllo dei requisiti da parte delle  amministrazioni regionali è annuale; conseguentemente l'accreditamento ha tale  durata, salvo sospensioni o revoche anticipate determinate da riscontrate non  conformità o mutamenti nelle condizioni che avevano consentito il rilascio  dell'accreditamento. Le non conformità riscontrate ai danni di organismi in  possesso di certificazione del sistema qualità vengono segnalate all'organismo  che ha riconosciuto i soggetti certificatori.  Definizione di standard minimi di competenze professionali  dei formatori 
 (art. 10)  La definizione degli standard di competenze richieste al  personale della formazione è demandata dal Regolamento ad apposito atto del  Ministero del lavoro, entro il 31/12/2001 previa intesa in sede di Conferenza  Stato-Regioni. Come richiesto dall'Allegato A dell'Accordo del 18 febbraio  2000, le aree funzionali sottoposte a valutazione sono:
 • direzione  • amministrazione  • docenza  • coordinamento  • analisi e progettazione  • valutazione dei fabbisogni  • orientamento.    Periodo transitorio e accreditamento provvisorio e
              Sperimentazione del modello operativo 
 (artt. 11 e 12)  L'accreditamento è requisito obbligatorio per l'accesso a  finanziamenti pubblici in materia di formazione e orientamento a partire dal 1  luglio 2003; da tale data l'accreditamento viene concesso per l'obbligo  formativo alle sedi operative in cui si applica il contratto collettivo  nazionale della formazione professionale.  In particolare, entro il 30 giugno 2003 le sedi formative  che hanno già operato si sono dovute accreditare rispetto a:  • capacità logistiche  • situazione economica  • livelli di efficacia/efficienza  • interrelazioni maturate col sistema sociale e  produttivo.  Le sedi formative di nuova costituzione si sono dovute, per  la stessa data, accreditare solo sui primi due punti.  Per verificare l'adeguatezza del modello operativo e per procedere  ad eventuali aggiustamenti, entro il 1 marzo 2003 si è proceduto al  monitoraggio ed alla valutazione delle modalità di applicazione e dei risultati  ottenuti, tenendo conto della praticabilità di esperienze regionali. Durante il  periodo della sperimentazione, le Regioni hanno potuto apportare, comunicandole  al Ministero, motivate deroghe limitatamente all'area dello svantaggio. |