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L'accreditamento della strutture formative e orientative è un atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche. L'accreditamento è rivolto ad introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori del sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.

1997

Attraverso l'accreditamento, le Regioni valutano il possesso di requisiti minimi da parte degli organismi candidati, a garanzia della qualità degli interventi formativi. La valutazione è compiuta in base a capacità gestionali e logistiche, situazione economica e finanziaria, disponibilità di competenze professionali (in attività di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi e progettazione, valutazione dei fabbisogni, orientamento), livelli di efficacia ed efficienza in attività precedenti, relazioni con il sistema sociale e produttivo locale.

1998

Il tema dell'accreditamento delle strutture che intendono ottenere finanziamenti con risorse pubbliche, si è posto in Italia con la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” (più comunemente nota come “Pacchetto Treu”). L'articolo 17 di tale legge disegnava il riordino del sistema della formazione professionale definendo una serie di criteri generali nel rispetto dei quali dovevano essere emanati strumenti di natura regolamentare costituenti un generale ed ampio processo di riforma della disciplina in materia di formazione professionale. Il principio secondo cui gli enti che operano nella formazione professionale in convenzione con Regioni e Province devono possedere requisiti predeterminati , determina l'adozione di sistemi di accreditamento nel nostro Paese. Sempre nell'articolo 17 venivano poi esplicitate le finalità che sottostavano all'esigenza di sancire tale principio: garantire ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale (attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con quello scolastico e con il mondo del lavoro), e assicurare un più razionale utilizzo delle risorse destinate alla formazione professionale e alla semplificazione normativa.

L'altro riferimento centrale per l'introduzione di sistemi di accreditamento è costituito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini), che ha dato il via in Italia al processo di decentramento funzionale e di semplificazione amministrativa. Le nuove funzioni e i compiti amministrativi conferiti alle Regioni e agli enti locali hanno fornito l'opportunità di adottare sistemi di accreditamento, i quali devono essere comunque conformi alle disposizioni nazionali, così come previsto dall'art. 142 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, applicativo della l. 59/97.
Il processo regolamentare è ripreso sulla base all'art. 142 del d.lgs. 112/98, che affidava alla concertazione svolta dalla Conferenza Stato-Regioni l'armonizzazione tra le competenze mantenute dallo Stato e il ruolo costituzionalmente affidato alle Regioni in materia di formazione professionale. Così la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 18 febbraio 2000, ha approvato la proposta di accordo avanzata dal Ministero del lavoro per l'individuazione degli standard minimi per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale. Nel testo dell'accordo, l'allegato A è specificamente dedicato all'accreditamento delle strutture formative; vi vengono tradotte in termini pratico-operativi tutte le istanze fino a poco tempo prima di mero carattere metodologico, e sono definite le scelte tecniche e procedurali costitutive del DM n. 166/2001:

• l'area di applicazione dell'accreditamento è l'attività di formazione ed orientamento professionale;

• il soggetto da accreditare è la sede operativa delle strutture formative;

• il soggetto responsabile dell'accreditamento è la Regione;

• i criteri per la costruzione degli standard sono capacità gestionali e logistiche, situazione economica, disponibilità di competenze professionali, livelli di efficacia ed efficienza, interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;

• lo standard a livello nazionale è basato sui requisiti minimi;

• il Ministero del lavoro è il soggetto competente per la definizione degli standard.

A proposito di quest'ultimo punto, il Ministero del lavoro ha costituito una Commissione tecnica che si è avvalsa del contributo dell'ISFOL e alla quale hanno partecipato, oltre a rappresentanti dal Ministero stesso, anche funzionari del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, della Toscana, del Lazio, del Molise, della Puglia, della Calabria, designati dal Coordinamento delle Regioni e dai rappresentanti di Tecnostruttura delle Regioni. La Commissione ha prodotto un modello operativo che prevede requisiti e parametri di natura quantitativa e qualitativa relativamente alle risorse gestionali, strutturali ed umane, ai livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e alle interazioni con il sistema sociale e produttivo locale.
Tale modello, oggetto del Decreto Ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001, ha rappresentato, per la organicità dell'impianto e per il forte coinvolgimento regionale nella sua elaborazione, un riferimento necessario per tutte le Regioni impegnate nella definizione di propri sistemi di accreditamento.

2001

Il testo del Regolamento, approvato con decreto ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001, è strutturato su 12 articoli e corredato da un ampio apparato di allegati tecnici, relativi

alla connotazione del modello proposto

alla struttura del modello operativo da sperimentare

al quadro delle competenze necessarie per la realizzazione delle funzioni professionali richieste

al rapporto tra accreditamento e certificazione in base alla norma Uni EN ISO 9001.

 

Per quanto concerne il Regolamento, il testo fornisce la definizione di accreditamento (art. 1) come “atto con cui una amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche... . L'accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionali, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento...”.

Il Regolamento introduce quindi le specificazioni relative agli elementi costitutivi dell'assetto proposto, che sono così individuati:

• ambiti di accreditamento (art. 2)

• destinatari dell'accreditamento (art. 3)

• soggetti responsabili dell'accreditamento (art. 4)

• tipologie di accreditamento (art. 5)

• struttura dell'accreditamento (art. 6), con riferimento ai criteri considerati

• rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema qualità (art. 7)

• procedure per l'accreditamento (art. 8)

• durata e validità dell'accreditamento (art. 9).

 

Sono infine individuate modalità di progressiva attuazione del Regolamento:

• la definizione da parte del Ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, degli standard minimi di competenze professionali dei formatori (art. 10);

• un periodo transitorio di progressiva adozione dei criteri di accreditamento entro il 30 giugno 2003 (art. 11).

 

Il periodo sino al 1 marzo 2003 è stato individuato come fase di sperimentazione del modello, sottoponendo a monitoraggio e valutazione modalità di applicazione e risultati ottenuti dalle singole esperienze regionali (art. 12).

In ultimo, viene sancita la possibilità, a regime, di accesso al sistema tramite accreditamento provvisorio della durata di due anni, per le sedi di recente costituzione (art. 11, comma 3).

 

Ambiti di accreditamento

(art. 2)

L'accreditamento è richiesto per gli organismi che intendono proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche. Gli ambiti di azione sono rispettivamente:

l' orientamento , definito come "interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'autorientamento e a supportare la definizione di percorsi professionali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale"

 

la formazione , definita come "interventi di prequalificazione, qualificazione. riqualificazione, specializzazione, aggiornamento, realizzati con sistemi che usano metodologie in presenza e/o a distanza".

Destinatari dell'accreditamento

(art. 3)

È tenuta ad accreditarsi ogni sede operativa di organismi, pubblici o privati, che erogano attività di orientamento e formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.
Non sono soggetti all'accreditamento:

i soggetti che erogano formazione non finanziata dal pubblico

i datori di lavoro, pubblici o privati, che svolgono attività formative per il proprio personale

 

le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio

le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica.

Soggetti responsabili dell'accreditamento

(art. 4)

Sono responsabili dell'accreditamento le Regioni, ciascuna con riferimento all'offerta formativa programmata sul proprio territorio.

Le Regioni possono comunque ricorrere a risorse esterne, purché terze e indipendenti rispetto agli organismi accreditandi, scelte con procedure trasparenti improntate ai principi di libera concorrenza.

Tipologie di accreditamento

(art. 5)

L'accreditamento si distingue tra accreditamento per l'orientamento e accreditamento per le attività di formazione professionale. Quest'ultimo si articola al suo interno in riferimento a tre macrotipologie formative:

a) obbligo formativo

b) formazione superiore

c) formazione continua.

A fianco delle macrotipologie si dà luogo anche ad accreditamento per aree: il Regolamento menziona la formazione per l'area dello svantaggio e per gli adulti disoccupati; l'accreditamento in riferimento a tali aree deve avvenire a fronte dell'assolvimento di ulteriori specifici requisiti, che devono essere elaborati all'interno dei sistemi di accreditamento regionali.

All'interno di ciascuna macrotipologia sono individuati anche i requisiti necessari esclusivamente per l'adozione di alcune metodologie specifiche, e per alcune tipologie di utenza, fatti salvi gli altri requisiti.

Ciascuna sede operativa può essere accreditata per una o più macrotipologie. La sede operativa accreditata per la formazione deve sempre essere in grado di assicurare attività orientativa e servizi per l'inserimento lavorativo, e quindi essere essa stessa accreditata per l'orientamento oppure avvalersi di sedi operative esterne accreditate per la tipologia orientativa.

Analogamente, i servizi per l'inserimento lavorativo possono essere forniti dalla sede accreditata per la formazione direttamente o tramite il ricorso a sedi operative accreditate per l'orientamento.

Struttura dell'accreditamento

(art. 6)

I requisiti dell'accreditamento sono definiti sulla base di cinque criteri fondamentali, ossia le proprietà su cui attivare la valutazione:

• capacità gestionali e logistiche;

• situazione economica;

• competenze professionali;

• livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nelle attività precedentemente realizzate;

• interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

Le Regioni possono inoltre identificare ulteriori criteri e procedure aggiuntive a quelle previste nell'art. 8.

 

Rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema qualità

(art. 7)

Il rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema qualità si presenta particolarmente complesso. Il Regolamento ha proposto in questo campo una puntualizzazione, sancendo che i soggetti certificati a norma Iso 9001 e successive versioni o sistemi equipollenti riconosciuti a livello europeo, potranno essere accreditati previa verifica dei soli requisiti 4 (efficacia e efficienza) e 5 (rete di relazioni), e comunque non senza una procedura che verifichi gli eventuali indicatori relativi ai criteri 1-2-3 non compiutamente ricompresi nel sistema qualità del soggetto certificato.

 

Procedure per l'accreditamento

(art. 8)

Lo schema procedurale di accreditamento proposto dal Regolamento è sintetico e lascia ampi margini di discrezionalità ai livelli regionali e delle Province autonome: se è fondamentale definire chi e che cosa controllo, non è meno rilevante ai fini ultimi stabilire il come controllo.

L'organismo di formazione che intende accreditare una propria sede operativa deve presentare domanda alla Regione competente: tale passaggio è espressione della natura volontaria dell'accreditamento.

Il procedimento che porta all'accreditamento non è limitato rispetto alla discrezionalità delle Regioni: vi è solo l'indicazione che esso si avvale di un esame istruttorio di carattere documentale e di una verifica in loco ( audit ).

Le Regioni che introducono requisiti ulteriori rispetto ai cinque previsti dall'art. 6 del Regolamento sono tenute a segnalarlo al Ministero del lavoro.

Delle sedi operative accreditate deve essere tenuto un elenco regionale, per tipologie, periodicamente aggiornato e comunicato al Ministero ai fini della costituzione di un elenco nazionale delle sedi operative accreditate.

Alle strutture le cui sedi non ottengono il rilascio dell'accreditamento devono essere comunicate le situazioni di difformità ai requisiti previsti, sia per la trasparenza e leggibilità dei processi amministrativi, sia per stimolo al miglioramento che il sistema di accreditamento può operare nei confronti dei sistemi formativi regionali.

 

Durata e validità dell'accreditamento

(art. 9)

La periodicità del controllo dei requisiti da parte delle amministrazioni regionali è annuale; conseguentemente l'accreditamento ha tale durata, salvo sospensioni o revoche anticipate determinate da riscontrate non conformità o mutamenti nelle condizioni che avevano consentito il rilascio dell'accreditamento. Le non conformità riscontrate ai danni di organismi in possesso di certificazione del sistema qualità vengono segnalate all'organismo che ha riconosciuto i soggetti certificatori.

Definizione di standard minimi di competenze professionali dei formatori

(art. 10)

La definizione degli standard di competenze richieste al personale della formazione è demandata dal Regolamento ad apposito atto del Ministero del lavoro, entro il 31/12/2001 previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Come richiesto dall'Allegato A dell'Accordo del 18 febbraio 2000, le aree funzionali sottoposte a valutazione sono:

• direzione

• amministrazione

• docenza

• coordinamento

• analisi e progettazione

• valutazione dei fabbisogni

• orientamento.

 

Periodo transitorio e accreditamento provvisorio e Sperimentazione del modello operativo

(artt. 11 e 12)

L'accreditamento è requisito obbligatorio per l'accesso a finanziamenti pubblici in materia di formazione e orientamento a partire dal 1 luglio 2003; da tale data l'accreditamento viene concesso per l'obbligo formativo alle sedi operative in cui si applica il contratto collettivo nazionale della formazione professionale.

In particolare, entro il 30 giugno 2003 le sedi formative che hanno già operato si sono dovute accreditare rispetto a:

• capacità logistiche

• situazione economica

• livelli di efficacia/efficienza

• interrelazioni maturate col sistema sociale e produttivo.

Le sedi formative di nuova costituzione si sono dovute, per la stessa data, accreditare solo sui primi due punti.

Per verificare l'adeguatezza del modello operativo e per procedere ad eventuali aggiustamenti, entro il 1 marzo 2003 si è proceduto al monitoraggio ed alla valutazione delle modalità di applicazione e dei risultati ottenuti, tenendo conto della praticabilità di esperienze regionali. Durante il periodo della sperimentazione, le Regioni hanno potuto apportare, comunicandole al Ministero, motivate deroghe limitatamente all'area dello svantaggio.